-
Monica Catania, prima laureata in Scienze infermieristiche alla Kore: brillante 109/110
-
Codici diffida TicketOne e Vivaticket: “Clausole vessatorie, rimborsi integrali ai consumatori”
-
Lettera aperta: «Città ferma e politica distante. Serve rinnovamento»
-
A Enna la seconda edizione del corso FISAR per aspiranti sommelier
-
Palermo - La Procreazione Medica Assistita del III millennio: strategie e innovazioni per la fertilità del futuro
-
Cgil: “In Sicilia 120 Comuni in dissesto o pre-dissesto. Serve una norma per garantire liquidità agli enti locali”
-
Catania - L'incendio alle Ciminiere. Trantino: “Lo ricostruiremo, la città sa risorgere”
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
La pensione di reversibilità è una misura previdenziale che garantisce un sostegno economico ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. È destinata principalmente al coniuge
vedovo, ma può estendersi anche ai figli o ad altri familiari a carico.
Chi ne ha diritto?
- Il coniuge superstite (vedovo/a)
- I figli minorenni, studenti o inabili
- Altri familiari conviventi e a carico, in casi specific
Per accedere alla pensione, il defunto doveva percepire una pensione diretta (vecchiaia, anticipata o invalidità). La reversibilità non è automatica: va richiesta all’INPS con documentazione che attesti il matrimonio e lo stato di vedovanza.
Quanto spetta?
La quota della pensione di reversibilità varia in base ai beneficiari:
|Solo coniuge 60%
|Coniuge + figli 80%
Più figli o altri familiari Fino al 100%
Come fare domanda?
- Presentare richiesta online tramite il sito INPS
- Oppure rivolgersi a patronati o CAF per assistenza gratuita
- Documenti richiesti: certificato di morte, atto di matrimonio, eventuali certificazioni dei figli a carico
Tempi e verifiche
L’INPS impiega in media 60-90 giorni per elaborare la domanda. La pensione è soggetta a verifiche periodiche per confermare la permanenza dei requisiti. In caso di nuovo matrimonio, il diritto può decadere, salvo eccezioni.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Uniti giuristi, medici e associazioni italiane e internazionali
Il 20 maggio 2025, nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, si è tenuta una tavola rotonda promossa da Unione Italiana
Forense e Nessuno Tocchi Caino, con la partecipazione di AMSI, UMEM, AISC News, CO-MAI e Uniti per Unire. L’incontro ha segnato l’inizio di una collaborazione su temi cruciali come giustizia, diritti umani, riconciliazione e dialogo interculturale.
Il Prof. Foad Aodi, intervenuto in qualità di medico e giornalista, ha sottolineato l’importanza di una “diagnosi sincera” delle fratture sociali e politiche per avviare un processo autentico di riconciliazione, in Italia e a livello internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione carceraria italiana e alla necessità di una riforma umanitaria del sistema penitenziario.
Numerosi i relatori presenti, tra cui parlamentari, accademici, giornalisti e rappresentanti religiosi, che hanno concordato sulla necessità di superare le divisioni politiche e favorire il dialogo anche nei conflitti internazionali, come quello israelo-palestinese.
Durante l’evento sono stati presentati libri di testimonianza storica e riconosciuti crediti formativi. L’iniziativa si è conclusa con l’impegno congiunto a proseguire il lavoro attraverso nuovi incontri tematici, promuovendo una cultura della pace e del confronto costruttivo.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Nel 2025, chi subisce l'occupazione abusiva della propria abitazione ha strumenti più rapidi e incisivi per agire. L'occupazione di
immobili è ora punita non solo con i reati tradizionali di violazione di domicilio e occupazione abusiva (artt. 614 e 633 c.p.), ma anche con il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), che prevede pene da 2 a 7 anni di reclusione.
Le vie legali per reagire sono tre:
-
Penale: presentare querela e avviare un procedimento penale, anche se i tempi restano lunghi.
-
Civile: chiedere al giudice, in via urgente, la reintegrazione nel possesso tramite l'art. 1168 c.c.
-
Autotutela: è possibile intervenire autonomamente, senza incorrere in reato, solo in caso di immediata flagranza dello spoglio.
Una grande novità è l’introduzione dello sgombero immediato: grazie al nuovo art. 321-bis c.p.p., la polizia può liberare l'immobile già nella fase delle indagini preliminari, su convalida del Pubblico Ministero, senza attendere il processo.
Inoltre, chi libera spontaneamente l'immobile collaborando con le autorità può evitare la condanna, favorendo soluzioni rapide e senza ricorso alla forza.
Il nuovo quadro normativo, che prevede anche l'uso di intercettazioni nei casi più gravi, mira a proteggere efficacemente il diritto alla casa, accelerando tempi e procedure a tutela dei proprietari.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12648/2024, è intervenuta nuovamente sui temi di “buona fede” ed “errore scusabile” in cui sia incorso
il contribuente “Il principio di collaborazione e buona fede permea la disciplina tributaria… richiedendo una declinatoria in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni”: questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12648/2024.
In particolare, la sentenza in commento trae le mosse dal ruolo straordinario e dalla pedissequa cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis delle disp. accert. imp. redditi, ai fini del recupero di quanto dovuto dal contribuente a titolo di Irpef dovuta e non versata per l’anno 2011.
In particolare, secondo l’agente della riscossione, il contribuente – che aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito – avrebbe corrisposto in ritardo la terza rata, avendo effettuato il pagamento solo in data 3 marzo 2014 anziché in data 28 febbraio 2014.Avverso tale cartella di pagamento ricorreva in primo grado il contribuente: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che il prospetto prodotto dal contribuente recava come indicazione per il pagamento la data del 3 marzo, anziché quella del 28 febbraio 2014. A fronte di tale allegazione documentale, l’Ufficio rimaneva silente, di fatto non adempiendo all’onere di provare la legittimità dell’iscrizione a ruolo della cartella.Pertanto, Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava tale appello, ritenendo che (i) il pagamento della rata era comunque avvenuto prima della scadenza della rata successiva risultante dal prospetto rinvenuto nel sito online di Agenzia delle Entrate, (ii) il contribuente era in buona fede e, infine, (iii) si era in presenza di errore scusabile.
L'Agenzia, quindi, proponeva ricorso per cassazione, sostanzialmente affidando la propria difesa ad un unico motivo di gravame che possiamo così riassumere: è la legge che stabilisce come scadenza per il pagamento delle rate l’ultimo giorno di ciascun trimestre, ragion per cui l’errore del contribuente – affidatosi ad un prospetto errato – non sarebbe stato scusabile.
Come detto, però, la Corte di Cassazione ha (ri)affermato la correttezza della sentenza resa nel precedente grado di giudizio, confermando – quindi – la scusabilità dell’errore compiuto dal contribuente, di fatto paralizzando la pretesa dell’agente della riscossione. Come sottolineato dalla Suprema Corte, Agenzia delle Entrate, nel corso di causa, neppure avrebbe giustificato l’incongruenza documentale, “trincerandosi dietro il dato, ritenuto assorbente, che uno solo dei due prospetti fosse conforme a legge e senza tener conto del principio di legittimo affidamento”.
A questo punto, quindi, una domanda sorge spontanea: cosa si intende esattamente per errore scusabile del contribuente?
La risposta è da ricercare nell’art. 10 dello st. del contribuente che, in primis, sottolinea come i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria debbano essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Per tale ragione, non possono essere irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.
Allo stesso modo, il contribuente sarà scusato quando il comportamento - che ha determinato la violazione - sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.
Le sanzioni non possono essere comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso, non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria), o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Il Decreto Salva-Casa, oltre a prevedere un procedimento semplificato di sanatoria, stabilisce anche che alcune irregolarità siano sanate senza che sia
necessario presentare domanda, quindi automaticamente. Vediamo quali
L'obiettivo del decreto Salva-Casa (D.L. 69/2024) è quello di facilitare la regolarizzazione delle irregolarità presenti negli immobili. Questo obiettivo viene perseguito attraverso una semplificazione del procedimento di sanatoria in determinati casi stabiliti dal decreto stesso, come la parziale difformità rispetto al titolo abilitativo o variazioni essenziali, e attraverso una sanatoria automatica per tutte le opere che, prima del decreto, avrebbero necessitato di un procedimento di regolarizzazione.
Si tratta dei casi di "tolleranza" in relazione agli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024. I casi di tolleranza sono due: tolleranza esecutiva e tolleranza costruttiva. Andiamole a vedere nel dettaglio.La norma di riferimento per le tolleranze costruttive è l'art. 34 bis del T.U. edilizia il quale, attraverso il nuovo comma 1-bis, ha elevato la soglia di tolleranza del 2%, prevista dal comma 1, in caso di mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
Il nuovo comma eleva al 6% questa tolleranza esclusivamente per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 che, di conseguenza, non necessiteranno della procedura di sanatoria.Per le tolleranze esecutive, il comma di riferimento pre-riforma è il comma 2, il quale stabilisce che, fuori dei casi del comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Con il decreto Salva-Casa è stato aggiunto il comma 2-bis che, per le opere realizzate fino al 24 maggio 2024, prevede una lista più lunga di difformità considerate irrilevanti. Nel caso specifico ci riferiamo al minore dimensionamento dell'edificio, alla mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, alle irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e alla difforme ubicazione delle aperture interne, alla difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, agli errori progettuali corretti in cantiere e agli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.Per capire se un'opera realizzata entro il 24 maggio 2024 possa essere considerata sanata automaticamente, è necessaria la dichiarazione effettuata, da un tecnico abilitato, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 34-bis del T.U. Edilizia.
Altri articoli …
- Ereditare un immobile abusivo, hai diverse possibilità per sanare la proprietà ed evitare sanzioni: ecco quali
- Diritto per Tutti – Novità codice della strada
- Diritto per tutti - Responsabilità da prodotto difettoso
- L’appalto
- La separazione consensuale
- Vendita con patto di riscatto
- Truffa
- Accesso civico
- Sfratto per morosità
- Distanza tra le costruzioni
- La divisione ereditaria
- Contratti a distanza
- L’espropriazione per pubblica utilità
- Whistleblower
- Enfiteusi
- Il Reato di Calunnia
- Il reato di violenza privata
- Occupazione abusiva di immobile
- Guida in stato di ebbrezza
Diritto per tutti - Potrebbe interessarti anche...
Guida alla Pensione di reversibilità: Cos'è, chi ne ha diritto e come richiederla
Domenica, 17 Agosto 2025 09:35La pensione di reversibilità è una misura previdenziale che garantisce un sostegno economico ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. È destinata principalmente al coniuge vedovo, ma può...
Nasce una nuova alleanza per giustizia, verità e riconciliazione
Mercoledì, 21 Maggio 2025 16:51Uniti giuristi, medici e associazioni italiane e internazionali Il 20 maggio 2025, nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, si è tenuta una tavola rotonda promossa da Unione Italiana...
Casa occupata: come riprendersela legalmente nel 2025 con le nuove leggi
Domenica, 27 Aprile 2025 09:03Nel 2025, chi subisce l'occupazione abusiva della propria abitazione ha strumenti più rapidi e incisivi per agire. L'occupazione di immobili è ora punita non solo con i reati tradizionali di...
Agenzia delle Entrate, niente sanzioni se commetti un errore in buona fede, lo dice la Cassazione: ecco come dimostrarlo
Mercoledì, 14 Agosto 2024 07:55La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12648/2024, è intervenuta nuovamente sui temi di “buona fede” ed “errore scusabile” in cui sia incorso il contribuente “Il principio di...

