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Dettagli
Categoria: Diritto per Tutti
23 Febbraio 2021

Whistleblower

Con il termine whistleblowing, di origine anglosassone, si fa riferimento a "soffiare il fischietto. Secondo alcuni il terminera2 è collegato al soffio del fischietto dei poliziotti per segnalare la commissione di un illecito, c'è invece chi ritiene che l'origine derivi dal fischio tipico dell'arbitro quando rileva un fallo. Dal punto di vista giuridico invece il whistleblowing è la denuncia o la segnalazione di un illecito da parte di un soggetto interno a un'azienda o a un ente pubblico, scoperto a causa e durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Nel mondo anglosassone la figura del denunciante è tutelata da diverso tempo, circa trent’anni. In Italia si è dovuta attendere la legge n. 179/2017 per approntare delle tutele in favore del dipendente pubblico o privato che, a causa e nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge che un collega o un superiore non si sta comportando bene. Chi segnala il comportamento illecito è protetto dall’anonimato per evitare che ci siano delle ritorsioni nei suoi confronti da parte del datore di lavoro o dei colleghi. In materia di whistleblowing la Corte di Cassazione ha precisato che i dipendenti non sono tenuti ad investigare circa la correttezza del lavoro svolto dagli altri e sono quindi obbligati a segnalare. Tuttavia, chi scopre le condotte incriminate deve ottenere tutta la protezione necessaria a preservare il posto di lavoro. La citata legge n. 179/2017 sul whistleblowing sostituisce l'art. 54 bis del dlgs. n. 165/2001, con norme e tutele più aderenti alle esigenze di chi segnala gli illeciti commessi sul luogo di lavoro, pubblico o privato, nell’interesse dell’Amministrazione o dell’azienda. E’ stato un intervento necessario per apprestare tutela a chi, in buona fede, denuncia gli illeciti e gli inadempimenti in ambito lavorativo. Infatti, a causa della mancanza di riservatezza e della paura di ritorsioni personali, molto spesso i dipendenti rinunciano a denunciare gli illeciti. Con l’introduzione del whistleblowing, invece, si stabilisce che dopo la segnalazione il dipendente segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, trasferito o licenziato, a meno che l’Ente pubblico o il datore di lavoro non giustifichino in fatto. La legge, infatti, vieta alle pubbliche amministrazioni di adottare misure discriminatorie nei confronti dei segnalatori, prevedendo sanzioni da 5000 a 30.000 euro a carico del responsabile. Sono punite inoltre la mancata o illegittima gestione della segnalazione e la mancata verifica e analisi della stessa, con sanzioni che vanno da 5000 a 10.000 euro. Sono infine considerati nulli gli atti discriminatori o ritorsivi adottati in seguito alle suddette segnalazioni e in caso di licenziamento del segnalante è prevista la reintegra nel posto di lavoro. Tutele che, tuttavia, "non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave». Fra i fatti e circostanze che possono essere segnalate vi sono: l’utilizzo improprio del badge; il ricevimento di omaggi/regalie da soggetti interessati dalla attività lavorative svolte dal ricevente (es. fornitori, consulenti); l’utilizzo improprio o sottrazione dei beni aziendali (es: auto, telefoni, pc); promesse di denaro o altra utilità da parte di un fornitore/consulente al fine di essere favorito nelle procedure negoziali, nell’assegnazione di un incarico o nel processo di selezione. La disciplina del whistleblowing inizialmente era diffusa solo nel settore pubblico, solo successivamente fu estesa in quello privato. Per quanto riguarda il come e a chi rivolgersi per segnalare i fatti illeciti, nel settore pubblico, le segnalazioni vanno rivolte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) oppure all’autorità giudiziaria e contabile. Nel settore privato invece il destinatario delle segnalazioni è l’Organismo di vigilanza. Sarà l’organismo stesso, dopo la segnalazione, a valutare se affidare la gestione del caso a enti esterni.

Avv. Donatella Rampello

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