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Dettagli
Categoria: Diritto per Tutti
15 Febbraio 2021

Occupazione abusiva di immobile

L’occupazione abusiva di edifici consiste nella condotta da parte di chi decide di invadere la proprietà altrui, stabilendosioccupazione abusiva all’interno di essa senza averne alcun titolo al fine di trarne un’utilità o un vantaggio. Il tratto distintivo di questo tipo di comportamento risiede nell’arbitrarietà con cui l’occupante decide di insediare la propria dimora in uno spazio che non gli appartiene. I rimedi che la legge prevede a favore del cittadino al fine di poter ristabilire il possesso dei propri beni sono sia di tipo civile che penale. In particolare, con una causa di tipo civile è possibile attivarsi promuovendo le cosiddette azioni petitorie, ossia quelle a difesa del legittimo titolare dell’immobile occupato.

Ad esempio, attraverso l’azione di rivendicazione, prevista dall’art. 948 c.c., si domanda la restituzione del bene occupato quando chi vi si è insediato non aveva, dall’origine, alcun titolo per risiedere nell’immobile. Il proprietario dovrà dimostrare il proprio diritto, presentando il titolo di acquisto della proprietà e, inoltre, provando che l’occupante, al contrario, non aveva diritto valido a fruire del bene. Questa azione, come detto, serve a stabilire chi detenga il diritto di proprietà sul bene, ma non consente di ottenere direttamente il suo rilascio. Il vantaggio dell’azione di rivendicazione è, però, che non è sottoposta a termini di prescrizione.

Sicuramente più celere ed efficace ai fini di liberare la casa o l’immobile è invece l’azione di reintegrazione del possesso, che rientra nella categoria delle azioni possessorie, le quali, a differenza delle azioni petitorie, non sono esercitabili dal solo proprietario, bensì da chiunque abbia il possesso del bene. Infatti, può attivare questa azione anche chi detiene altri diritti reali sul bene (es. usufruttuario) e persino dal conduttore (affittuario), in qualità di detentore qualificato.

Tuttavia, l’azione di reintegrazione del possesso ha un termine di prescrizione molto breve: si prescrive infatti in un anno a partire dallo spoglio del bene, quindi da quando la casa è stata occupata, oppure un anno da quando si è venuti a conoscenza dell’illecito. Nel caso in cui invece l’occupante avesse inizialmente diritto a godere del bene, diritto che poi è venuto meno, come nel caso di un contratto di affitto scaduto, per ottenere la liberazione dell’edificio occorrerà proporre una domanda di restituzione oppure, nel caso di finita locazione, lo sfratto.Si ha occupazione abusiva anche quando il conduttore non vuole lasciare l’immobile anche se il contratto è giunto a scadenza.

In questo caso la legge prevede un’azione specifica, che è quella di convalida di sfratto, esperibile anche quando il conduttore non provveda al pagamento del canone nei termini previsti dal contratto (sfratto per morosità). L’occupazione abusiva, inoltre, può rilevare anche dal punto di vista penale. Nel momento stesso in cui un individuo si introduce per poi occupare un’area che non gli appartiene si verificano diverse ipotesi di reato: innanzitutto l’invasione di terreni o edifici, nonché il furto, il danneggiamento e la violazione di domicilio.

Queste ipotesi di reato sono perseguibili a seguito di querela da parte del proprietario della casa occupata (a meno che i suddetti reati non siano commessi con violenza, in tal caso, come specificano le norme stesse, si procederà d’ufficio). È importante precisare che l’intervento delle forze dell’ordine è obbligatorio quando l’occupazione sia avvenuta fin dall’origine senza il consenso del proprietario: se, invece, in precedenza erano intercorsi degli accordi tra questi e gli occupanti (ad es. un termine per il rilascio) non è possibile agire senza un ordine dell’autorità competente, in quanto non si sta perfezionando alcun crimine, ma solo un inadempimento contrattuale.

Nel 2014 è intervenuta in materia la Corte Suprema di Cassazione, stabilendo che l’eventuale successiva regolarizzazione della propria posizione abusiva non annulla il reato: quindi, anche se dopo aver invaso un edificio al fine di occuparlo, l’occupante dovesse richiedere (e ottenere) un regolare contratto di locazione, è comunque perseguibile per il reato di invasione di cui all’art. 633 del codice penale, perché si tratta di reato istantaneo e, pertanto, non si annulla con la regolarizzazione della propria posizione. In base allo stesso principio, in caso di occupazione illegittima di casa popolare, il reato non si annulla neanche se l’occupante sia in attesa di definizione della propria regolare domanda di assegnazione. La tutela penale prevista per difendersi in caso di occupazione abusiva di immobile soffre però di un’eccezione, rappresentata dalla scriminante dello stato di necessità prevista dall’art. 54 del codice penale. La norma dispone infatti che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”

Avv. Donatella Rampello

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