-
Calcio - Luca Amaradio, l'origine ennese dal cuore bianconero: la sua prima stagione con la Juventus
-
Palermo - Tajani riconfermato vicepresidente del PPE: le congratulazioni di Caruso e Lombardo
-
Gate4Innovation: la rivoluzione digitale parte da Enna! Confartigianato lancia un servizio gratuito per le Imprese del Territorio
-
Palermo: il Truck del Lavoro fa tappa in città con selezioni, orientamento e un dibattito sul precariato
-
Enna - 1° Maggio di Festa all’ASP: stabilizzati 66 lavoratori
-
Valguarnera celebra la Giornata della Terra a Villa Lomonaco
-
Elezioni provinciali di secondo livello.......elezioni della discordia.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Il Reato di Calunnia
Il reato di calunnia, disciplinato dall’art. 368 c.p., si concretizza laddove un soggetto incolpi di un reato una persona di cui conosce l’innocenza, o simuli a carico di quest’ultima le tracce di un reato. Nello specifico il richiamato art. 368 c.p. stabilisce che: “ Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo”.
E’ necessario precisare che la calunnia si configura sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest'ultimo. L’interesse tutelato è quello del corretto funzionamento della giustizia, evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente (o per non aver commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione). Secondo alcuni autori e determinata giurisprudenza, il reato di calunnia si deve considerare un reato plurioffensivo, perché l’oggetto della tutela apprestata dall’articolo 368 del codice penale dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell’innocente accusato e nel suo onore. Si tratta di un reato comune, potendo essere posto in essere da chiunque, di pura condotta, di pericolo e a forma vincolata.
Non è configurabile il tentativo in quanto il predetto reato si consuma quando l’autorità riceve l’informazione calunniosa o viene a conoscenza delle tracce di reato. L’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico, devono esserci, cioè, la coscienza e la volontà di incolpare un innocente. Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio l’art. 368 c.p. prevede la reclusione per una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 6 anni. Vi sono tuttavia alcune ipotesi aggravate, in cui la pena è aumentata: La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Si procede, pertanto, ad un aumento della pena se l’accusatore incolpa qualcuno di un reato per cui la legge stabilisce come pena una reclusione fino a 10 anni, o altra pena più grave. L’aumento di pena non è determinato dalla legge e, dunque, bisogna riferirsi ex art 64 c.p., con la conseguenza che la pena può essere incrementata fino a un terzo rispetto a quella che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, senza però la possibilità di superare i 30 anni di reclusione. Se invece dal fatto deriva una reclusione di durata superiore a 5 anni, allora il reato è punito con una reclusione da 4 a 12 anni. Se infine dal fatto deriva una condanna all’ergastolo, il reato è punito con una reclusione da 6 a 20 anni. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio in quanto, anche volendo aderire alla tesi che lo considera plurioffensivo, è fondamentale la tutela dell'interesse al corretto funzionamento del sistema giudiziario onde evitare che l'attività investigativa e della magistratura venga paralizzata da false notizie di reato.
Avv. Donatella Rampello
Diritto per tutti - Potrebbe interessarti anche...

Casa occupata: come riprendersela legalmente nel 2025 con le nuove leggi
Domenica, 27 Aprile 2025 09:03Nel 2025, chi subisce l'occupazione abusiva della propria abitazione ha strumenti più rapidi e incisivi per agire. L'occupazione di immobili è ora punita non solo con i reati tradizionali di...

Agenzia delle Entrate, niente sanzioni se commetti un errore in buona fede, lo dice la Cassazione: ecco come dimostrarlo
Mercoledì, 14 Agosto 2024 07:55La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12648/2024, è intervenuta nuovamente sui temi di “buona fede” ed “errore scusabile” in cui sia incorso il contribuente “Il principio di...

Nuovo condono edilizio 2024, molti abusi verranno sanati automaticamente con il Decreto Salva-Casa: ecco quali
Mercoledì, 07 Agosto 2024 09:29Il Decreto Salva-Casa, oltre a prevedere un procedimento semplificato di sanatoria, stabilisce anche che alcune irregolarità siano sanate senza che sia necessario presentare domanda, quindi...

Ereditare un immobile abusivo, hai diverse possibilità per sanare la proprietà ed evitare sanzioni: ecco quali
Domenica, 04 Agosto 2024 16:36Il decesso di un proprio familiare comporta, oltre all’inevitabile lutto, anche una serie di conseguenze sotto il profilo giuridico, specialmente in punto di successione ereditaria. Infatti, quando...