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- Categoria: Diritto per Tutti
Distanza tra le costruzioni
La legge stabilisce delle distanze minime tra una costruzione e l'altra che devono essere rispettate, salvo determinate
eccezioni. Si evita, in questo modo, la creazione di spazi angusti ed insalubri tra edifici che potrebbero compromettere la sicurezza e la salute delle persone. La violazione delle norme in materia di distanze comporta che la costruzione effettuata ad una distanza minore deve essere arretrata alla distanza prevista dal codice o dai regolamenti comunali (anche mediante abbattimento di tutto o di parte della costruzione) oltre al risarcimento del danno a carico di colui che ha subito la violazione. Nello specifico, l’art. 873 c.c. stabilisce la distanza minima tra una costruzione e l’altra:”le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri” Quanto disposto vale dunque per fondi "finitimi", ossia confinanti o contigui, mentre non vi sono problemi in caso di costruzioni unite o aderenti (es. condomini o ville a schiera) oppure se i fondi sono separati da una strada. La norma è diretta ad evitare la formazione di intercapedini anguste che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e creare zone insalubri con scarso passaggio di aria e di luce e, quindi, potenzialmente nocive per la salute. A questo punto è bene chiarire cosa si intende per costruzione. Il concetto è molto ampio e si riferisce a tutte le opere che posseggono i requisiti della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo. I piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali possono prevedere distanze tra costruzioni diverse da quelle indicate nel Codice civile, purché maggiori di tre metri. Deroghe alla disciplina esaminata sono ammesse solo in ipotesi tassative previste dalla legge, pertanto neppure il "permesso di costruire" giustifica il superamento delle distanze legali o dei piani regolatori trattandosi di un titolo abilitativo che viene rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi. Le conseguenze derivanti la mancato rispetto delle distanze minime stabilite consistono nella possibilità, per chi lamenta la lesione, di chiedere il risarcimento del danno ed il ripristino dello status quo ante mediante la distruzione o l’arretramento dell’opera.
Avv. Donatella Rampello
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