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Contratti a distanza
I contratti a distanza sono quelli conclusi fuori dai locali commerciali e si caratterizzano per l’assenza della presenza fisica e simultanea delle parti (venditore e compratore), da cui consegue un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore che è nell’impossibilità di visionare il bene o il servizio offerto e di valutarne le caratteristiche e le qualità. La disciplina dei contratti a distanza è contenuta nel Codice del Consumo ( D.lgs. 206/2005). Le disposizioni del Codice del Consumo relative ai contratti a distanza non si applicano però ad alcune tipologie contrattuali quali tra gli altri: i servizi sociali e di assistenza sanitaria, i giochi d'azzardo, i servizi finanziari, i pacchetti turistici. Il codice del consumo, all'art. 51 disciplina espressamente i contratti a distanza, evidenziando l'obbligo del professionista di fornire o mettere a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'art. 49, c.1, di cui, a titolo esemplificativo si ricordano: le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista; l'indirizzo del professionista e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, le modalità di calcolo del prezzo, il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione. Sono state inoltre introdotte maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori. Nello specifico: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso; indirizzo geografico della sede del professionista; servizi di assistenza ed alle garanzie commerciali esistenti;condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o con rinnovo automatico. L’inadempimento agli obblighi informativi comporta diverse conseguenze fra cui: l’ampliamento del termine per l’esercizio del diritto di recesso; la nullità o annullabilità del contratto. Le informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e comprensibile in modo appropriato al mezzo di comunicazione impiegato. In caso di offerte telefoniche l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere rese note all'inizio della conversazione con il consumatore. In questi casi il consumatore è vincolato soltanto dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Per quanto riguarda la presenza di un obbligo di pagare, questo deve essere espressamente riconoscibile da parte del consumatore prima di inoltrare l'ordine. Se l'ordine implica di azionare un pulsante, questo riporta in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente – in caso contrario il consumatore non è vincolato dall'ordine. Per quanto riguarda eventuali pagamenti supplementari facoltativi, il consumatore deve accettarli espressamente. Riguardo invece i mezzi di pagamento, al consumatore non possono essere imposte spese per l'uso di questi mezzi superiori alle tariffe sostenute dal professionista. La fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Se il professionista non consegna entro questo termine o quello pattuito, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo ulteriore termine scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore può risolvere il contratto. Se però il professionista si è rifiutato di consegnare i beni oppure il termine è da considerarsi essenziale, il consumatore non deve concedere il termine supplementare al venditore. Quest'ultimo non può fornire un bene o un servizio diverso da quello pattuito a meno che il consumatore non abbia dato il suo consenso. È inoltre vietato fornire un bene o un servizio a pagamento senza una richiesta del consumatore. La mancata risposta non equivale mai ad un consenso e il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo di quanto ricevuto. Riguardo il diritto si recesso in ogni caso il consumatore che ha sottoscritto un contratto stipulato a distanza con un professionista può recedere unilateralmente dallo stesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione, se correttamente avvertito dal professionista sull'esistenza di tale diritto; se non avvertito, invece, può recedere nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione.
Avv. Donatella Rampello
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