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No alla Violenza - Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.) – quarta parte
L'errore sull'età del minore, ritenuto erroneamente maggiorenne, potrà configurarsi come scusante, solo qualora il reato di sottrazione non sia commesso ai fini di libidine, poiché in tal caso si incorrerrà nel limite espresso dall'art. 609 sexies "Ignoranza della persona offesa", poiché nei reati previsti dagli articoli 609 bis e ss., qualora commessi in danno di un minore di anni diciotto, "il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile".
Nemmeno l'errore sul consenso del minore scriminerà il fatto, potendosi applicare altro reato (47).
Il momento consumativo del reato si avrà con l'interruzione dell'esercizio delle facoltà e l'adempimento dei doveri che ai genitori o ai tutori competono, che deve essere reso impossibile o comunque talmente difficoltoso da risultare concretamente impossibile.
Il delitto ha carattere permanente, ed è configurabile il tentativo di reato, qualora, malgrado gli atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, l'evento non si sia verificato.
Il primo comma dell’art. 573 c.p. prevede la pena della reclusione fino a due anni e la procedibilità a querela di parte (tutore o genitore), mentre non è valida la querela presentata dal genitore non avente la responsabilità genitoriale del minore.
Non sono consentiti né l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cautelari personali.
La competenza è del Tribunale Monocratico.
Il comma 2 dell'art 573 c.p., “la pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine”, prevede due circostanze speciali: un’attenuante e un’aggravante.
La circostanza attenuante è data dal fatto di aver posto in essere la condotta per fine di matrimonio ed in tal caso è prevista una diminuzione di pena. Pertanto, potrebbe anche essere applicabile l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non essendo prevista dall’art. 573 c.p. una pena detentiva esorbitante i limiti disposti dall'art. 131 bis c.p.. Tale norma, ovviamente, potrà essere applicata solo se l'autore "non abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa".
Invece, la circostanza aggravante è data dal fatto di aver posto in essere la condotta per fine di libidine ed in tal caso è previsto un aumento di pena. Tuttavia, tale circostanza dovrà essere applicata compatibilmente con quanto disposto all’art. 609 quater c.p. “atti sessuali con minorenne” che, nel caso di atti sessuali con minorenne consenziente, circoscrive e subordina la rilevanza penale degli stessi alla presenza di specifiche circostanze fattuali concernenti, innanzitutto, all’età del minore e dello stesso soggetto agente (se minore anch’esso), e poi, alla sussistenza di rapporti di parentela o affidamento tra soggetto attivo e passivo.
Entrambe le circostanze, attenuante e aggravante, presuppongono in capo al soggetto agente il dolo specifico dato dalle rispettive finalità per cui il reato è posto in essere, ossia la finalità di matrimonio o la libidine.
Avv.ta Carmela Mazza
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