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Assolto Luigi Stompo: nessuna rilevanza penale nella vicenda giudiziaria del Presidente dell’Enna Calcio
Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avv. Mauro Di Natale difensore del sig. Stompo Luigi
Preg.mo Direttore
il sottoscritto avv. Mauro Di Natale del foro di Enna, nella qualità di procuratore e difensore del sig. Stompo Luigi, in riferimento all'articolo apparso sulla sua testata in data 17/04/2024 intitolato "Riconosciuta l'indebita percezione di pubbliche erogazioni da parte di Stompo Luigi, oggi Presidente dell'Enna Calcio" ritiene necessario effettuare una ricostruzione aderente alla realtà, della vicenda giudiziaria che ha interessato il proprio assistito, al fine di evitare qualsivoglia equivoco da parte del lettore.
Va premesso che rimane oscuro ed incomprensibile, quale possa essere la rilevanza pubblica della vicenda giudiziaria che ha interessato il sig. Stompo Luigi, che rappresenta una delle tantissime vicende giudiziarie che giornalmente sono trattate dal Tribunale ennese il quale, nella sua quotidianità, certamente, si occupa di questioni ben più gravi e rilevanti.
Ad ogni buon conto cercando di non entrare in tecnicismi giuridici, che possono essere cari solo agli addetti ai lavori, il procedimento penale che ha visto il sig. Stompo Luigi imputato dinanzi al Tribunale di Enna in composizione collegiale, relativo a fatti del 2016 e 2017, si è concluso all'udienza del 15 aprile c.a., dopo la discussione delle parti, con la lettura ed il deposito da parte del Collegio del dispositivo della sentenza che testualmente così recita: "Visti gli articoli 521 e 530 c.p.p. riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 316 ter co. II c.p., assolve Stompo Luigi dal reato lui ascritto, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Le motivazioni della sentenza saranno depositate dal Tribunale nel termine di 90 giorni. Ebbene la formula ampiamente assolutoria utilizzata dal Tribunale nel dispositivo non può lasciare adito ad alcun dubbio, in relazione alla assoluta insussistenza di qualsivoglia condotta di rilevanza penale in capo al sig. Stompo Luigi.
La piena assoluzione del sig. Stompo non è legata per come riferito ad "una peculiare interpretazione della norma sanzionatoria penale" ma ad una esatta ricostruzione dei fatti ed ad una corretta applicazione da parte del Tribunale Ennese, della norma penalistica, la cui violazione era stata erroneamente contestata.
Ed ancora "la trasmissione della copia della sentenza al Prefetto di Enna per quanto di competenza in ordine alle previste sanzioni amministrative", è stata disposta dal Tribunale di Enna affinchè la predetta Autorità Amministrativa possa vagliare la questione esclusivamente sotto tale profilo ed all'esito decidere o meno se applicare una sanzione che avrebbe, comunque, solo natura amministrativa e non penale e che, ove irrogata, potrà essere oggetto di ulteriore contestazione ed impugnazione, sia in ordine all'an che al quantum, da parte del sig. Stompo Luigi.
Infine, nell'attesa del deposito della motivazione da parte del Tribunale, il sig. Stompo, che durante tutto il procedimento, unitamente al proprio difensore ha sempre riposto piena fiducia nell'operato della Magistratura ennese, si dichiara pienamente soddisfatto dell'esito della vicenda giudiziaria essendo stata riconosciuto che la condotta a Lui contestata non aveva alcuna rilevanza penale, tant'è che la richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti da parte del denunciante Beretta Mario Carmelo il quale si è costituto parte civile nel procedimento penale per il tramite del proprio difensore, è stata integralmente rigettata.
Avv. Mauro Di Natale
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