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No alla Violenza - Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
L’art. 570 è contenuto nel capo IV del titolo XI del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro l'assistenza familiare, ossia quei reati contraddistinti dal fatto che l'offesa viene originata all'interno del gruppo familiare.
La norma in esame è diretta a tutelare le esigenze economiche ed assistenziali dei familiari, venendo in rilievo i singoli rapporti tra i membri della famiglia. Anche se va detto che l’art 570 c.p. non tutela unicamente la famiglia, identificando l’oggetto giuridico a seconda degli obblighi e delle relazioni personali normativamente previsti dalle plurime fattispecie contenute nella disposizione di che trattasi.
Si tratta di una disposizione che contiene la disciplina di più reati. In particolare il comma 1 punisce qualsiasi violazione degli obblighi di assistenza materiale, economica e non, nei confronti del coniuge o del figlio/a minore; il comma 2, composto da due ipostesi, incrimina al n. 1 gli abusi, da intendersi quale mancata cura in modo fedele ed oculato degli interessi nella gestione del patrimonio del coniuge, del figlio/a minore; mentre al n. 2 sanziona la violazione degli obblighi di assistenza economica caratterizzati da particolare gravità in quanto determinanti la mancanza dei mezzi di sussistenza in capo al soggetto passivo.
Pertanto, in relazione al primo comma, oggetto di incriminazione sarà la violazione del dovere assistenziale ex lege previsto nei confronti del figlio/a o del/della coniuge e, conseguentemente, oggetto di tutela giuridica sarà il connesso e corrispondente diritto soggettivo attribuito ad entrambi i soggetti passivi.
Per l’ipotesi di cui al n. 1 del secondo comma l’incriminazione riguarda la violazione di gestire correttamente il patrimonio del figlio/ o del/della coniuge, i quali hanno il diritto all’assistenza, inteso come diritto ad avere una cura fedele e oculata dei propri interessi economico-patrimoniali.
Mentre l’ipotesi prevista al n. 2 del secondo comma incrimina la condotta provocante la mancanza dei mezzi di sussistenza in capo ai discendenti di età minore, agli inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa, donde la violazione degli obblighi di assistenza economica rispetto alla quale sorge, in capo a tali soggetti passivi, il corrispondente diritto/interesse giuridicamente tutelato all’assistenza economica inserita nel più ampio concetto di solidarietà familiare.
I commi terzo e quarto risultano genericamente ed indistintamente riferibili a tutte e tre le ipotesi delittuose previste nei precedenti commi primo e secondo. Il terzo comma stabilisce, infatti, che l’ipotesi delittuosa di cui al primo comma è punibile a querela di parte, così come a querela di parte saranno puniti i casi di cui al numero 2 del comma 2, salvo la particolare ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore, nel qual caso la procedibilità sarà di ufficio.
Infine al quarto e ultimo comma è prevista una clausola di sussidiarietà in quanto la disciplina contenuta nell’art. 570 c.p. troverà applicazione sempre che il fatto non costituisca più grave reato e quindi non sia sanzionato con una pena più severa da un’altra disposizione di legge.
Carmela Mazza
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