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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - ll reato di diffamazione e l’elemento soggettivo
Con riferimento all’elemento soggettivo o psicologico del reato, la diffamazione è un reato a dolo generico, ossia l’agente agisce nella consapevolezza di scrivere o pronunciare una frase lesiva della reputazione altrui e nella volontà che tale frase denigratoria sia conosciuta da più persone.
È, pertanto, necessario che il soggetto attivo del reato, ossia chi compie l’azione, comunichi con almeno due persone o anche con una sola persona, ma lo faccia in modo tale che la notizia venga sicuramente portata a conoscenza di altri e purché, lo stesso o la stessa, si sia rappresentato/a ed abbia voluto il verificarsi di tale evento.
L’evento viene, pertanto, ravvisato nella percezione e nella comprensione dell’offesa da parte di almeno due persone.
Ne consegue che il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui altri soggetti percepiscono l’espressione offensiva.
Se la comunicazione avviene in tempi diversi, il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona la comunicazione con la seconda persona.
Ma la diffamazione può essere consumata anche via internet (socia e/o giornali online).
In tal caso il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui le offese, le denigrazioni o le immagini lesive sono percepite da più fruitori della rete e quindi nel momento dell’immissione stessa del messaggio in rete.
Un caso particolare riguarda l’invio del messaggio diffamatorio per mail. In questo caso, dice la Corte Suprema di Cassazione, “non è sufficiente che il messaggio sia stato inserito nella rete, ma occorre dimostrare che tale messaggio sia stato effettivamente recapitato o che sia stato scaricato mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario”.
Tuttavia per fornire tale prova non occorre che siano svolti accertamenti tecnici, ma è sufficiente la testimonianza stessa del soggetto.
Infine, occorre far presente come, nella generalità dei casi, non viene ritenuto ammissibile il tentativo di diffamazione, anche se, in relazione a determinate modalità del fatto esso si può configurare, come nel caso dell’offesa realizzata attraverso uno scritto indirizzato a più persone che, però, non giunge a destinazione per ragioni indipendenti dalla volontà del diffamante.
Carmela Mazza
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