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- Categoria: No alla Violenza
La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e lo sfregio permanente
Il codice Rosso (legge n. 69/2019) ha introdotto nel codice penale l’art. 583 quinquies secondo il quale “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno”.
L’introduzione di questa nuova fattispecie rappresenta un passo decisivo per contrastare un fenomeno che recentemente ha assunto proporzioni preoccupanti.
Fino alla legge n. 69/2019 (codice rosso) le lesioni permanenti al volto rappresentavano un’aggravante del reato di lesioni, col Codice Rosso (L n. 69/19) hanno acquistato, invece, autonomia giuridica, nell’intento di assicurare una maggiore tutela alla donna.
Con questa autonoma fattispecie di reato il legislatore ha voluto riconoscere maggior tutela alle vittime di determinate condotte violente, nonché eliminare il rischio di possibili attenuazioni sanzionatorie, conseguenti al meccanismo del bilanciamento delle circostanze.
La finalità di questo reato è, in fatti, quella di ledere l’immagine sociale, fisica e psicologica della vittima, cancellandone l’identità, esempi ne sono i casi di Lucia Annibali, Gessica Notaro, Domenica Foti, Carla Chiazzo.
Secondo la giurisprudenza, nel concetto di deformazione rientrano tutte quelle alterazioni anatomiche della simmetria del viso, mentre per sfregio permanente deve intendersi qualsiasi turbamento irreversibile dell’armonia del viso.
La pena edittale massima prevista per questa nuova fattispecie di reato è di 14 anni.
Inoltre, accanto alla pena principale, il legislatore ha previsto l’applicazione anche della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e l’applicazione della pena dell’ergastolo nel caso di omicidio commesso in occasione del reato, ovvero in caso di condanna o di applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento).
È prevista la procedibilità di ufficio ed è configurabile il delitto tentato.
Infine, va detto che l’introduzione del reato di sfregio ha coinvolto anche la legge n. 354/175 (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione), prevedendo anche la limitazione dei suddetti benefici penitenziari, che diventano concedibili solo sulla base degli esiti dell’osservazione scientifica della personalità del reo.
Carmela Mazza
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