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No alla Violenza – Durata ed attuazione dell’ordine di protezione
La durata dell'ordine di protezione decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso e viene stabilita dallo stesso decreto del Giudice con cui il provvedimento viene adottato.
Tale durata non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
Se il termine di durata dell’ordine di protezione non è indicato dal decreto questo, ai sensi dell'art. 342 ter c.c., si intende stabilito nel massimo
Con il decreto che dispone l'ordine di protezione, il giudice ne determina anche le modalità di attuazione e qualora dovessero sorgere contestazioni o difficoltà in ordine alla sua esecuzione, lo stesso giudice provvederà con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione della misura, per i quali può avvalersi anche dell’ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Con riferimento alla natura del provvedimento, si ritiene che l'ordine di cessazione della condotta e di allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare, anche se talora accompagnato da misure a contenuto economico, non è riconducibile né ai provvedimenti cautelari atipici, né a quelli temporanei e urgenti emessi dal presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c.
Il decreto del tribunale, sia che accolga oppure rigetti il ricorso introduttivo, sia che confermi, modifichi o rigetti l'ordine di protezione precedentemente emesso, è impugnabile attraverso il reclamo al collegio, il quale deciderà in camera di consiglio, entro dieci giorni dalla notificazione dello stesso. Del collegio, però, non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.
Occorre precisare che il reclamo non sospende l'esecutività del decreto, non sussistendo un potere sospensivo analogo a quello previsto dall'art. 669 terdecies del c.p.c..
Inoltre, il decreto emesso dal collegio in sede di reclamo non è impugnabile.
L'attività esecutiva dell'ordine di protezione deve essere compiuta mediante l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Per la soluzione delle difficoltà o delle contestazioni nascenti nel corso della esecuzione dei provvedimenti non pecuniari contenuti nel decreto è competente lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento eseguito.
Per difficoltà debbono intendersi tutti gli ostacoli di natura materiale o giuridica che può incontrare l'ufficiale giudiziario nella sua attività discrezionale (es. interpretazione del titolo, identificazione dell'oggetto materiale dell'esecuzione, ecc.).
Va ricordato, infine, che è sempre possibile introdurre un giudizio ordinario di accertamento che abbia come oggetto i presupposti di emissione dell'ordine di protezione, a seguito del quale ottenere l'annullamento del decreto del tribunale.
Carmela Mazza
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