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- Categoria: No alla Violenza
Atti persecutori o Stalking (art. 612 bis c.p.)
Il delitto di atti persecutori o stalking, previsto dall’art. 612 bis c.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento solo nel
2009. Prima di tale data le ipotesi riconducibili allo stalking erano punite attraverso diverse fattispecie disciplinate dl codice penale.
Con tale termine si indica l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti da una persona, c.d stalker, nei confronti della propria vittima, al fine di ingenerare nella stessa paura ed ansia, fino a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.
Il legislatore ha inserito tale norma nell’ambito dei delitti contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertà morale, proprio al fine di tutelare penalmente le ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato, per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto.
Si tratta di un reato abituale per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario.
Tali condotte devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi alternativi:
1) il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima; 2) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente; 3) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena prevista per questo reato è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (art. 612 bis, I com, c.p.), ma il II ed il III comma dello stesso articolo prevedono due circostanze aggravanti, che sono state introdotte nel 2013 con la legge sul femminicidio (L. n. 119/2013).
Il primo aumento di pena è previsto nel caso in cui gli atti persecutori siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Il secondo aumento di pena (fino alla metà) è previsto se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata.
Il reato di atti persecutori è procedibile a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi, termine che comincia a decorrere dalla consumazione del reato. Va detto che la querela può essere rimessa e che la remissione può essere soltanto processuale o effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
Tuttavia la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. penale.
Si procede, invece, d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Carmela Mazza
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