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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Le misure di protezione contro gli abusi familiari in ambito civilistico
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti civili che, su istanza di parte, il giudice adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”.
La disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata introdotta con la Legge n. 154/2001, che ha introdotto nel codice civile gli artt. 342 bis (ordini di protezione contro gli abusi familiari) e 342 ter (contenuto degli ordini di protezione), e nel codice di procedura civile l’art. 736 bis (provvedimenti di adozione degli ordini contro gli abusi familiari).
L’art. 342 bis c.c. prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali, come la separazione.
I presupposti degli ordini di protezione sono dati da due distinte circostanze: la convivenza ed una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica.
Riguardo al primo presupposto (convivenza) l’applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento vivano all'interno della stessa casa, e che si tratti di familiari conviventi.
Questo perché gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.
Va precisato, tuttavia, che il requisito della convivenza sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi.
Riguardo, invece, al secondo presupposto (condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica) è richiesta l’esistenza di un pregiudizio grave all'integrità fisica, morale o alla libertà personale patito dal familiare convivente, imputabile alla condotta dell'altro convivente.
La condotta del soggetto nei cui confronti viene chiesta l’emanazione dell’ordine di protezione deve essere valutata dal giudice sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo: qualitativo, nel senso della concreta modalità idonea a rappresentare un pericolo per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare, quantitativo con riferimento all’entità della condotta perdurante nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica.
Il soggetto attivo della condotta pregiudizievole può essere: sia un coniuge nei confronti dell’altro (anche con l'appoggio e la partecipazione attiva degli altri familiari); sia il genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti non sono commessi direttamente sulla persona del minore, ma indirettamente, nei confronti di stretti congiunti a lui cari); sia i figli verso i genitori.
La condotta pregiudizievole di regola è caratterizzata dal verificarsi di reiterate azioni ravvicinate nel tempo, consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati, e non da singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro.
Carmela Mazza
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