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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato
Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato è una misura cautelare personale di tipo coercitivo inserita nel codice di rito, all’art. 282 ter c.p.p., con il D.L 23.02.2009 n. 11, ossia con lo stesso intervento legislativo che ha configurato il nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking) di cui all'art. 612 bis del codice penale.
Con l’applicazione di tale misura è fatto divieto all’imputato di avvicinarsi “a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”.
Nei casi in cui il giudice ravvisi ulteriori esigenze di tutela, “può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”.
Inoltre, il giudice “può vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con le persone ad essa legate da relazione affettiva, con i prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi”.
Se la frequentazione dei luoghi sopra menzionati dovesse essere “necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni”.
La misura, sotto il profilo oggettivo, si articola in un possibile doppio contenuto: 1) il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e 2) l’obbligo specifico di restare ad una determinata distanza che, in realtà, assorbente il primo divieto.
Pur essendo una misura introdotta in relazione al reato di atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.), questa risulta diretta ad allargare lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l'aggressore, creando uno schermo di protezione attorno al soggetto debole.
Nell’applica re la misura il giudice deve tener conto del luogo in cui si trova l'abitazione dell'imputato e della sua attività lavorativa, al fine di non interferire eccessivamente con la normale conduzione di vita dello stesso e non precludergli oltremodo l'opportunità di mantenere il proprio lavoro, e ciò anche in funzione di poter provvedere economicamente alla sua difesa (pagando l'avvocato per le successive fasi processuali) e permettergli di risarcire eventuali persone offese o danneggiate dal reato, oltre a poter pagare le multe e le ammende penali.
Inoltre, deve indicare necessariamente ed in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali non ci si può avvicinare in modo da consentire la corretta esecuzione delle prescrizioni imposte ed il controllo della loro osservanza.
Carmela Mazza
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