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  5. No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
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Dettagli
Categoria: No alla Violenza
21 Ottobre 2024

No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa

Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità delle condotta. In presenza di queste circostanze si avrà un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio.pexels tara winstead 7111609

La pena per il reato di truffa semplice (comma 1) è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032, per il reato di truffa aggravata è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549.

Le circostanze aggravanti speciali (comma 2, n. 1, n. 2 e n. 2 bis) del reato di truffa si configurano:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal sevizio militare.

Va detto che la previsione di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, nella sua prima parte riveste oggi un ruolo di minor rilievo applicativo a seguito della nuova fattispecie delittuosa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disciplinata dall’art. 640 bis c.p.

Il tipico esempio di truffa aggravata ai danni dello Stato è il c.d. assenteismo sul luogo di lavoro nel caso in cui il dipendente pubblico timbra il cartellino, facendo credere di essere a lavoro, mentre o è assente o si sta dedicando ad altro.

La previsione di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, nella sua seconda parte (col pretesto di far esonerare taluno dal sevizio militare) invece, raffigura la truffa in atti illeciti il cui disvalore è punito con un aggravamento di pena dovuto alla volontà dell’ordinamento di tutelare in modo rafforzato sia il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, sia l’immagine della stessa contro il discredito che le deriverebbe dalla sua astratta corruttibilità.

2) Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

L’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2, prima parte, viene definita “truffa vessatoria” e ruota intorno al concetto di pericolo immaginario o inesistente, anche con riferimento a forze sovrannaturali ed occulte o a credenze superstiziose.

L’esempio tipico è quello dei sedicenti maghi che prospettano dei mali incurabili evitabili solamente con il ricorso alle costosissime pratiche magiche; o stessa cosa per le pratiche amorose o per il c.d. malocchio.

Mentre l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2, seconda parte (dovere eseguire un ordine dell'Autorità) consiste in un particolare tipo di raggiro volto a creare nella vittima l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità e, pertanto, a privarsi del proprio patrimonio.

2 bis) Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 n. 5 c.p. ossia la minorata difesa (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

Trattasi di aggravante ad effetto speciale, la cui ratio viene ravvisata nel tutelare maggiormente i soggetti più fragili e/o vulnerabili, quali ad es. gli anziani.

Carmela Mazza

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