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No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l'induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un ingiusto profitto procurando un danno altrui.
Si tratta di una fattispecie plurioffensiva in quanto idonea a ledere sia beni di carattere privatistico, sia beni di carattere plubbicistico, come emerge dal 3° comma dell’art. 640 c.p., che prevede la perseguibilità del reato a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano le circostanze aggravanti previste dalla legge, in presenza delle quali la perseguibilità diventa d’ufficio.
Infatti la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera patrimoniale del singolo, ma anche dell'interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Tuttavia, non bastando la mera violazione di un tale dovere, per la consumazione del reato è richiesta anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, conseguendo un ingiusto profitto.
La truffa è un reato comune a forma vincolata poiché può essere commesso da chiunque, ma che si realizza solo quando sono posti in essere gli artifici ed i raggiri che, inducendo la vittima in errore, la determinano a compiere un atto di disposizione patrimoniale in favore del colpevole.
Per artifizio si intende qualsivoglia simulazione o dissimulazione della realtà che crei una falsa apparenza volta ad alterare la conoscenza del soggetto passivo del reato, col fine precipuo di indurlo in errore. (Es. tacere su qualità o difetti di un bene, fingersi esercente di una professione ecc.).
Per raggiro deve, invece, intendersi ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero, creando nel soggetto passivo del reato erronei motivi che ne determinano volontà e condotta. (Es. l'invenzione di timori insussistenti o risoluzioni fittizie imminenti ecc.).
Tuttavia, va precisato che per la realizzazione della fattispecie di truffa, la condotta del reo dovrà indurre in errore, non bastando che sia astrattamente idonea a farlo e, pertanto, l’errore del soggetto passivo dovrà essere la diretta conseguenza degli artifizi e raggiri.
L’idoneità degli artifizi e raggiri andrà stabilita in relazione alla situazione di fatto realizzata, e perciò, attraverso le qualità e le condizioni della vittima o anche ai suoi rapporti col soggetto attivo.
Anche il silenzio maliziosamente serbato da parte di chi abbia il dovere di informare l'altro contraente su determinate caratteristiche dell'affare può integrare il reato di truffa.
Inoltre, la condotta nel delitto di truffa può consistere sia in azioni che in omissioni, sia in atti materiali che in atti psicologici, purché siano diretti ad indurre in errore, ossia ad una falsa rappresentazione della realtà che influenza il percorso formativo della volontà del soggetto che si determina a porre in essere il contratto.
Carmela Mazza
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