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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art. 12 sexies L. n. 898/1970)
L’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 sanziona la condotta di quel coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge che non ha mezzi adeguati o comunque non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, o dei figli.
Va, però precisato che la violazione della norma si ha solo quando l’inadempimento rigurda le statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio o di divorzio e non anche nel caso in cui l’inosservanza sia relativa all’assegno di mantenimento fissato provvisoriamente ed in via di urgenza dal Presidente del Tribunale.
Questa norma sanziona la violazione dell’obbligo, stabilito in sentenza, di pagamento dell’assegno periodico, a differenza dell’art. 570 c.p. che, come abbiamo visto negli articoli precedenti, punisce la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.
Ne deriva che le due norme tutelano interessi giuridici diversi. L’art. 12 sexies L. n. 898/1970 tutela il solo rapporto di credito sussistente tra le parti, così come direttamente scaturito dalla sentenza, ed indipendentemente dallo stato di bisogno del beneficiario e dell’eventuale stato di indigenza dell’obbligato; mentre l’art. 570 c.p. tutela un vero e proprio rapporto personale, che si concretizza nell’interesse a far si che al soggetto passivo in stato di bisogno non manchino i primari mezzi di sussistenza che il soggetto attivo è, comunque, in grado di prestare.
Trattasi di reato proprio in quanto soggetto attivo è l’ex coniuge e/o il genitore giudizialmente obbligato a corrispondere l’assegno.
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno si verifica nel momento in cui si pone in atto l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione stabilito dal giudice civile.
Sotto il profilo soggettivo, il reato richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo stabilito con la sentenza che ha disposto lo scioglimento del matrimonio o il divorzio.
La pena prevista è la reclusione fino ad un anno insieme alla multa da 103 a 1.032,00 euro e la procedibilità è d’ufficio. Competente sarà il Tribunale monocratico e non sono consentiti nè l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cautelari personali, salvo l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282 bis c.p.p., se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Carmela Mazza
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