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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Alterazione di stato (art. 597 c.p., comma II)
L’art. 567 c.p. prevede e punisce, nei suoi due commi, due distinte ed autonome fattispecie di reato: l’alterazione mediante sostituzione di neonato e l’alterazione di stato mediante falsità.
Recita infatti: “Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.”
Il secondo comma dell’art. 597 c.p. disciplina e punisce l’alterazione di stato di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Trattasi di reato comune perché può essere commesso da chiunque; mentre soggetto passivo sarà, innanzitutto, il neonato che non potrà avere riconosciuto lo stato civile cui avrebbe, in realtà, diritto; e lo Stato in quanto titolare dell’interesse a garantire la veridicità dei registri dello stato civile.
La condotta tipica consiste nella nell’alterare, nel rendere diverso, nel modificare lo stato civile con falsità causando, in tal modo, una differenza tra ciò che spetta realmente al neonato e quello, invece, risultante dai registri.
La falsità può consistere in attestazioni false rese all’ufficiale di stato civile da coloro che ne sono legittimati; o ancora in certificazioni false che incidano sulla formazione dell’atto di nascita; o anche in qualunque falsità che possa influire in modo determinante sulla formazione dell’atto di nascita.
L’elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di alterare con la propria condotta lo stato civile di un neonato durante la fase di formazione del relativo atto di nascita.
Inoltre, trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui, per effetto della falsità, si forma l’atto di nascita.
Il reato di alterazione di stato mediante falsità è punito più gravemente (dai cinque ai quindici anni) del reato di alterazione mediante sostituzione in quanto viene attribuito un maggior disvalore sociale alla condotta, dal momento che il relativo reato comporta la commissione anche del reato di falso, denotando così la maggiore pericolosità del soggetto agente, rispetto al primo comma.
Anche in questo caso è prevista la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale, ex art. 569 c.p., se a commettere il reato è un genitore.
Carmela Mazza
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