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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p., comma II)
L’art. 566 c.p. prevede e punisce, nei suoi due commi, due fattispecie di reato: la supposizione di stato e la soppressione di stato, dove per stato deve intendersi lo stato civile.
Recita infatti: “Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.”
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.”
Il bene giuridico dalla norma tutelato è, appunto, lo stato civile, ossi l’insieme dei diritti e degli effetti giuridici che riguardano l’esistenza e l’identità di una persona.
Il secondo comma dell’art. 566 c.p. punisce, con la reclusione da tre a dieci anni, la soppressione di stato, ovvero la condotta di chi mediante l’occultamento di un neonato ne sopprime lo stato civile.
In questo caso la condotta tipica posta in essere dal soggetto agente è diametralmente opposta a quella prevista nel primo comma dell’articolo in questione.
Infatti, mentre la supposizione di stato comporta la denuncia allo stato civile di una nascita inesistente; la soppressione di stato comporta l’occultamento e, quindi, la mancata registrazione nello stato civile di una nascita realmente avvenuta.
Soggetto attivo è chiunque ha l’obbligo giuridico di dichiarare la nascita all’ufficale dello stato civile entro 10 giorni dalla stessa, ma anche chi trovando un neonato abbandonato non provveda a tale dichiarazione.
Soggetto passivo, oltre che lo Stato, è lo stesso neonato, ossia qualsiasi persona nelle prime quattro settimane di vita, il cui interesse è quello di non essere occultato e di non essere privato dello stato civile.
La soppressione deve essere totale, cioè concretamente idonea a causare la non acquisizione dello stato civile da parte del neonato e dovrà realizzarsi attraverso l’occultamento del neonato di modo che nessuno sappia della sua nascita e della sua esistenza.
Va precisato che la soppressione può essere anche temporanea, essendo sufficiente che il neonato rimanga privo dello stato civile nelle sue prime quattro settimane di vita.
L’elemento soggettivo del reato di soppressione di stato è dato dal dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di sopprimere lo stato civile del neonato attraverso il suo occultamento.
Trattasi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui il neonato cessa di essere tale, ossia dopo le sue quattro settimane di vita, senza che sia intervenuto il suo formale riconoscimento; ed ha effetti permanenti in quanto gli stessi si protraggono oltre il momento della consumazione.
Anche in questo caso, se ad essere condannato è un genitore, l’art. 569 c.p. prevede la pena accessoria della responsabilità genitoriale.
Carmela Mazza
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