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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p., comma I)
L’art. 566 c.p. prevede e punisce, nei suoi due commi, due fattispecie di reato: la supposizione di stato e la soppressione di stato, dove per stato deve intendersi lo stato civile.
Recita infatti: “Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.”
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.”
Il bene giuridico dalla norma tutelato è, appunto, lo stato civile, ossi l’insieme dei diritti e degli effetti giuridici che riguardano l’esistenza e l’identità di una persona.
Il primo comma dell’art. 566 c.p. punisce, con la reclusione da tre a dieci anni, la supposizione di stato, ovvero la condotta di chi fa figurare nei registri dello stato civile una nascita in realtà inesistente.
La supposizione di stato può essere realizzata attraverso due diverse modalità: o falsificando materialmente il registro in modo che risulti come dichiarata all’ufficiale di Stato civile una nascita non solo inesistente, ma anche mai dichiarata; oppure rilasciando all’ufficiale dello stato civile false dichiarazioni in modo che questi attesti falsamente che è avvenuta una nascita in realtà inesistente.
Si tratta, quindi, di due condotte false (falsità materiale e falsità ideologica) che rappresentano il mezzo necessario per realizzare l’evento da cui scaturisce la fattispecie delittuosa.
La nascita è inesistente sia nel caso di nascita mai avvenuta, c.d. supposizione di parto; sia nel caso in cui si attribuisce una nascita inesistente ad un parto realmente avvenuto, c.d. supposizione di neonato.
L’elemento soggettivo del reato di supposizione di parto è dato dal dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di far figurare nei registri dello stato civile una nascita pur sapendo della sua inesistenza.
La supposizione di stato è un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui avviene l’iscrizione e ad effetti permanenti in quanto la falsità di quanto dichiarato cesserà solo con l’intervento della magistratura.
È ammissibile il tentativo di reato, poiché lo stesso, nonostante la condotta del soggetto agente, può non verificarsi per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Infine, se ad essere condannato è un genitore, l’art. 569 c.p. prevede la pena accessoria della responsabilità genitoriale.
Carmela Mazza
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