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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica (art. 565 c.p.)
L’art. 565 c.p. punisce, con la multa da € 103 ad € 516, chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare.
Il bene giuridico tutelato da questa fattispecie è la morale familiare e trattasi di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
La procedibilità è d’ufficio, cioè non è necessario che qualcuno denunci i fatti, in quanto se l’autorità ne ha notizia, può direttamente iscrivere la notizia di reato e, conseguentemente, procedere.
L’autorità competente è il tribunale in composizione monocratica e non sono consentiti né l’arresto in flagranza, né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cautelari personali.
Soggetto passivo del reato può essere il membro di qualsiasi famiglia, la cui integrità morale è stata messa in pericolo dall’attentato da parte dell’organo di stampa.
La condotta tipica e, quindi, l’elemento oggettivo del reato consiste nell’esporre o mettere in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare.
Ciò vuol dire che non basta che la circostanza sia astrattamente contraria alla morale familiare dovendo, invece, essere concretamente idonea a ledere l’integrità morale delle famiglie che devono averne contezza.
L’elemento psicologico del reato consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza e volontà di esporre o mettere in rilievo circostanze offensive della morale familiare.
Il momento consumativo del reato coincide con la pubblicazione del periodico o del giornale.
In realtà questo reato risulta essere anacronistico, desueto e processualmente inutile, tenuto anche conto del fatto che in tutta la storia giudiziaria italiana vi è un solo precedente giurisprudenziale.
Carmela Mazza
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