-
Palermo - Trasporti in Sicilia: l’Ast diventa società in house - Schifani: “Completato il rilancio”
-
Depressione post partum e disagio sociale: a Catania confronto tra Ordini, istituzioni e servizi
-
Firenze - Bimba di 19 mesi intubata a causa del morbillo: l’appello: “Vaccinate i piccoli”
-
Brividi in Pista: i Giovani non Vedenti dell’UICI di Enna al Volante sul Kartodromo di Pergusa!
-
Consegna dei dissalatori mobili in Sicilia: un passo storico verso l'autonomia idrica
-
Palermo - Beni confiscati alla mafia: servono soluzioni concrete per la gestione e il riutilizzo sociale
-
La scalinata di Villarosa tra solidarietà e polemica: un simbolo per Gaza divide la politica locale
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - ll reato di diffamazione e l’elemento soggettivo
Con riferimento all’elemento soggettivo o psicologico del reato, la diffamazione è un reato a dolo generico, ossia l’agente agisce nella consapevolezza di scrivere o pronunciare una frase lesiva della reputazione altrui e nella volontà che tale frase denigratoria sia conosciuta da più persone.
È, pertanto, necessario che il soggetto attivo del reato, ossia chi compie l’azione, comunichi con almeno due persone o anche con una sola persona, ma lo faccia in modo tale che la notizia venga sicuramente portata a conoscenza di altri e purché, lo stesso o la stessa, si sia rappresentato/a ed abbia voluto il verificarsi di tale evento.
L’evento viene, pertanto, ravvisato nella percezione e nella comprensione dell’offesa da parte di almeno due persone.
Ne consegue che il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui altri soggetti percepiscono l’espressione offensiva.
Se la comunicazione avviene in tempi diversi, il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona la comunicazione con la seconda persona.
Ma la diffamazione può essere consumata anche via internet (socia e/o giornali online).
In tal caso il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui le offese, le denigrazioni o le immagini lesive sono percepite da più fruitori della rete e quindi nel momento dell’immissione stessa del messaggio in rete.
Un caso particolare riguarda l’invio del messaggio diffamatorio per mail. In questo caso, dice la Corte Suprema di Cassazione, “non è sufficiente che il messaggio sia stato inserito nella rete, ma occorre dimostrare che tale messaggio sia stato effettivamente recapitato o che sia stato scaricato mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario”.
Tuttavia per fornire tale prova non occorre che siano svolti accertamenti tecnici, ma è sufficiente la testimonianza stessa del soggetto.
Infine, occorre far presente come, nella generalità dei casi, non viene ritenuto ammissibile il tentativo di diffamazione, anche se, in relazione a determinate modalità del fatto esso si può configurare, come nel caso dell’offesa realizzata attraverso uno scritto indirizzato a più persone che, però, non giunge a destinazione per ragioni indipendenti dalla volontà del diffamante.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...

No alla Violenza - La pubblicità ingannevole
Giovedì, 30 Gennaio 2025 17:56Un settore in cui frequentemente si realizzano le truffe contrattuali è quello dei messaggi pubblicitari. Il problema si pone, in realtà, quando sono proposti al consumatore dei prodotti che, ad...

No alla Violenza - La vendita di cose altrui
Giovedì, 09 Gennaio 2025 18:52Un’ipotesi particolare di truffa contrattuale è “la vendita di cose altrui” con effetti obbligatori, ossia l’ipotesi del falso venditore che ha carpito la buona fede dell’acquirente ponendo in...

No alla Violenza - La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato
Lunedì, 09 Dicembre 2024 12:40La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato sono, due fattispecie di truffa, ideate dalla giurisprudenza prevalente, che si concretizzano nella "dematerializzazione" o...

No alla Violenza - 25 Novembre 2024: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Sabato, 23 Novembre 2024 12:35Un altro “annus horribilis” e un altro 25 novembre, giorno in cui si celebra e “non si festeggia” la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in cui i numeri della...