- Enna - Proiettato ad Al Kenisa il reportage "Enna, Tra Progetti e Superficialità": parlano alcuni noti imprenditori ennesi
- Piazza Armerina (EN) - L'America che verrà dopo le elezioni presidenziali
- Enna - Tradizioni a confronto: Halloween, Día de los Muertos e la Festa dei Morti in Sicilia all’Istituto Santa Chiara
- Sicilia - Tragedie Stradali: due giovani perdono la vita in incidenti a Corleone e Siracusa
- Nicosia (EN) - Emergenza idrica nella provincia di Enna: appello al Presidente della Regione
- I Benefici dei Cavoli: Varietà, Consumo e Proprietà
- Scuole sicure: al via il piano per contrastare lo spaccio nelle scuole italiane
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn). L’art. 612 ter cod. penale – Prima parte
Altra importante novità apportata dal c.d. codice rosso è l’introduzione nel nostro codice penale dell’art. 612 ter in materia di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, che punisce il c.d. revenge porn.
Si tratta di una delle tante forme di abuso che trovano origine e ragion d’essere, generalmente, nella relazione di coppia.
Il termine letteralmente va tradotto come “vendetta porno” in quanto le immagini intime vengono diffuse a scopo di vendetta.
Una delle motivazioni più comuni di tale condotta è, infatti, la vendetta del partner dopo la rottura della relazione, anche se sarebbe più corretto usare il termine “condivisione non consensuale di immagini intime”.
Parlare di “vendetta” significa colpevolizzare ulteriormente e nuovamente la vittima, che viene ritenuta già colpevole di aver interrotto una relazione o di aver osato ribellarsi a qualcosa e, conseguentemente, deve essere punita.
Inoltre, lo stesso termine è utilizzato anche in senso più ampio per indicare offese diverse ma effettuate con la stessa modalità.
Va precisato, infine, che anche il termine “porn” è usato impropriamente, infatti, nella “pornografia” esiste il consenso, nel “reveng porn” non esiste nessun consenso da parte della vittima.
La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti risulta molto pericolosa, in quanto si ha a che fare con un fenomeno che viene reso incontrollabile dagli strumenti telematici che, non solo rendono pressoché impossibile porre un argine alla diffusione delle immagini e ai commenti, ma consentono anche agli aggressori di colpire in anonimato.
Un esempio noto a tutti/e è stata la triste vicenda sfociata nel suicidio di Tiziana Cantone.
Passando all’analisi della norma in oggetto (art. 612 ter c.p.) è, innanzitutto, necessario definire il concetto di “immagini sessualmente esplicite”.
Il legislatore ha cristallizzato la connotazione sessuale e la creazione del materiale in un contesto di riservatezza nel quale sarebbero rimasti se non fosse intervenuta la condotta prevista dalla norma, pur tuttavia lasciando alla giurisprudenza il compito di interpretare tale espressione.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...
No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
Lunedì, 21 Ottobre 2024 17:04Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
Giovedì, 03 Ottobre 2024 18:44La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Mercoledì, 18 Settembre 2024 08:29Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l' induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un...