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La violenza fisica
La violenza fisica è caratterizzata da tutti quegli atti che ledono l’integrità fisica e comprende l’uso di qualsiasi azione finalizzata ad arrecare dolore, incluso ogni contatto fisico che miri a spaventare e/o controllare la vittima.
È possibile distinguere tra violenza propria, intesa quale dispendio di energia fisica adoperata dall’agente al fine di annullare e/o limitare la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, e violenza impropria che mira ad ottenere il medesimo risultato, tuttavia attraverso modalità differenti, e cioè attraverso attività insidiose che impediscono o limitano il soggetto passivo nella sua capacità di agire.
Oltre i casi più gravi dell’omicidio, la violenza fisica può configurare anche il reato di lesioni, che si distinguono, a seconda della durata della malattia che causano, in gravissime, gravi o lievi; il reato di percosse; nonché il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
In particolare con riferimento al reato di percosse, previsto e disciplinato dall’art. 581 del codice penale, lo stesso risulta essere quello più frequente all’interno di un contesto violento “domestico”, peraltro suscettibile di differenti sfumature e, spesso, triste anticamera di reati più gravi ed esasperati.
Ai fini della configurabilità del reato in questione, nella nozione di “percosse” rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttivi di malattia (ricadendo in tal caso nel reato di lesioni lievi, gravi o gravissime) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.
Inoltre, integra il reato di percosse anche la condotta di colui o di colei che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni, considerato che il termine percuotere non è assunto nell’art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un’energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.
Infine, sussiste il dolo di lesione ex art. 582 c.p. e non soltanto quello di percosse, nella condotta di chi agisce con l’intento di commettere l’atto di violenza fisica contro l’incolumità individuale del soggetto passivo, essendo irrilevante la volontarietà dell’entità delle stesse.
La condizione per poter procedere contro l’autore o l’autrice del reato è la querela da parte della persona offesa e la pena prevista per tale reato è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309,00 euro.
Carmela Mazza
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