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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - I reati astrattamente integrati dal bullismo e dal cyberbullismo
La legge 71/2017 non ha introdotto nessuna norma di natura penalistica.
Tuttavia, i reati che possono essere integrati dalle condotte di bullismo e cyberbullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime in concreto il comportamento del bullo.
Si va dalle percosse alle lesioni, all’ingiuria, alla diffamazione, alla violenza privata, alla minaccia, agli atti persecutori, alla sostituzione di persona, al danneggiamento.
In particolare, molto diffusa appare la condotta del bullo che sui social network crea un falso profilo con lo scopo di utilizzarlo per “prendere di mira” la sua vittima ed offenderla, minacciarla, ricattarla, ecc.
Spesso, con l’utilizzo dei social, la sostituzione di persona diventa un reato c.d. prodromico, in quanto rappresenta l’antefatto o il presupposto per l’integrazione di altri reati, i più frequenti dei quali sono la diffamazione e la minaccia.
La V Sez. penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18826 del 28 novembre 2012, adeguando la fattispecie della sostituzione di persona alle nuove forme di aggressione degli oggetti della tutela, in particolare per via telematica, ha ritenuto sussistente il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p., con riferimento alla creazione di un falso profilo utente, attraverso l’indicazione di un nickname ad hoc, su un portale telematico di chat a contenuto erotico contenente il numero di telefono cellulare della vittima, la quale, nel corso della notte, veniva raggiunta da numerose chiamate e messaggi di soggetti interessati ad incontri a sfondo sessuale che, a volte, la apostrofavano anche con epiteti offensivi, lesivi dell’onore e del decoro personale.
La Suprema Corte è arrivata a tale pronuncia sulla base della considerazione della natura plurioffensiva del delitto, comprensiva della tutela anche degli interessi del privato nella cui sfera giuridica si producono gli effetti della condotta dell’agente.
Pertanto, anche la semplice attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali, al solo scopo di arrecargli un danno o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, costituisce sostituzione di persona.
Infatti, la sostituzione di persona non va intesa in senso ristretto solo come sostituzione fisica di una persona al posto di un’altra, ma va intesa in senso ampio come attribuzione di false qualità personali a se stessi o ad altri, non rilevando il mezzo col quale tale condotta è realizzata.
Allo stesso modo integra il reato di sostituzione di persona la condotta di chi crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona inconsapevole, associata ad un nome di fantasia o a caratteristiche personali negative, trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una identità digitale non corrispondente al soggetto che lo utilizza.
Carmela Mazza
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