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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - La pubblicità ingannevole
Un settore in cui frequentemente si realizzano le truffe contrattuali è quello dei messaggi pubblicitari.
Il problema si pone, in realtà, quando sono proposti al consumatore dei prodotti che, ad acquisto avvenuto, non sono corrispondenti alle caratteristiche promesse o che, rispetto alla qualità pubblicizzate, hanno una qualità notevolmente inferiore.
Per poter parlare di truffa in questi casi occorre che il soggetto agente induca in errore una persona determinata.
Nel caso di comunicazioni pubblicitarie menzognere si parla di truffa in incertam personam poiché la fase delle trattative è preceduta da offerte o inviti all’acquisto indirizzati verso una generalità di individui e il dolo consiste nell’attribuire al bene o servizio offerto specifiche qualità che non corrispondono a verità.
In questi casi, ossia quando il venditore è consapevole del raggiro, il contratto è annullabile.
È da tenere presente che con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 74/1992 la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, vietandosi la pubblicità ingannevole.
L’art. 2, lett.b del suddetto decreto definisce ingannevole qualunque tipo di pubblicità “che in qualunque modo, comèpresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente“.
Diritto fondamentale dei consumatori e degli utenti è, pertanto, quello ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c., della legge n. 281/1998.
Successivamente nel 2007, a seguito dell’entrata in vigore dei D. Lgs. n. 145 e n. 146, è stato attivato un doppio binario di protezione: uno a tutela del consumatore nei rapporti tra consumatori ed imprese in relazione a pratiche commerciali scorrette; l’altro a tutela delle imprese nei loro reciproci rapporti commerciali in riferimento a comportamenti caratterizzati da pubblicità ingannevole e comparativa illecita.
Le norme sulle pratiche commerciali scorrette sono poste a presidio dei rapporti tra professionisti e consumatori, al fine di ampliare la tutela di questi ultimi sulla base del divieto generale di pratiche commerciali sleali che si verificano all’esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra consumatore e professionista o in seguito alla conclusione di un contratto e durante l’esecuzione dello stesso.
Carmela Mazza
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