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No alla Violenza - L’ordine di protezione europeo
L’emissione dell’ordine di protezione europeo è stato introdotto nel codice di rito con il Decr. Lgs. n.9 del 2015, che ha inserito all’interno dell’art. 282 quater c.p.p., il comma 1 bis, al fine di fornire una maggiore tutela nei casi in cui l'autorità giudiziaria abbia disposto l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento, ai luoghi frequentati dalla vittima.
L’ordine di protezione europeo è la decisione adottata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto, su richiesta della persona protetta, che gli effetti della misura di protezione (allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento) si estendano al territorio di un altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare.
Il provvedimento col quale viene disposta tale misura deve essere trasmesso, senza ritardo, al Ministero della Giustizia, affinché si possa provvedere alla successiva trasmissione all’autorità competente dello Stato in esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l’autenticità del documento. Se lo Stato di esecuzione dovesse rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo, il Ministero della Giustizia deve provvedere, senza indugio, a darne comunicazione all’autorità giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.
Nel nostro ordinamento, competente al riconoscimento di un ordine di protezione europeo è la Corte di Appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o risiedere o presso cui ha dichiarato l’intenzione di soggiornare o risiedere.
Nel caso in cui la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell’ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d’Appello.
Qualora sussistano le condizioni di applicabilità di una misura più grave, quest’ultima, su richiesta del Procuratore Generale, provvede tenendo conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore a trenta giorni.
La decisione in merito alla proroga, riesame, modifica, annullamento o sostituzione della misura di protezione posta alla base dell’ordine di protezione spetta all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, la quale è anche competente per l’applicazione di più gravi misure cautelari.
La cessazione dell’efficacia del riconoscimento dell’ordine di protezione viene dichiarata se la Corte d’Appello riceve comunicazione che l’autorità competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla base dell’ordine di protezione europeo, o riceve comunicazione che la stessa autorità ha modificato il contenuto della misura di protezione e, quindi, non sussiste più corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti all’applicazione della misure di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.
Carmela Mazza
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