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No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Il delitto di truffa si distingue:
- dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’impossessamento contro la volontà del proprietario;
- dal reato di furto aggravato per l’uso del mezzo fraudolento, perché in questo gli artifici ed i raggiri, posti in essere dal soggetto agente al fine di aggirare la volontà della vittima, costituiscono il mezzo per sottrargli il bene posseduto;
- dal reato di appropriazione indebita, perché nella truffa è presente un inganno per ottenere la consegna della cosa, diversamente nel reato di appropriazione indebita si fa propria illegittimamente la cosa della quale si ha il possesso senza alcun inganno del proprietario;
- dal reato di falso, perché, nonostante ci sia un’alterazione del vero, nella truffa non è presente una falsificazione documentale o strumentale;
Un ulteriore argomento di discrimine è rappresentato dal rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo.
Se nel furto, nella rapina e nell'appropriazione indebita, la condotta proviene integralmente dal soggetto attivo del reato, attraverso l'autonoma realizzazione dell'offesa alla vittima, diversamente, nel reato di truffa, così come nell'estorsione, si instaura un rapporto d'interazione tra il reo e la persona offesa.
La persona offesa, nel reato di truffa, diversamente dai reati prima citati, non si limita passivamente a subire l'offesa, ma anzi collabora col reo, costituendo col proprio consenso, atti di disposizione patrimoniale in danno a se stessa.
Inoltre, la truffa si differenzia dal reato di estorsione poiché, in quest’ultimo reato, il pericolo che si rappresenta è reale e non immaginato e dalla frode informatica, poiché in questo caso l’attività fraudolenta riguarda un sistema informatico e non una persona che venga indotta in errore.
Carmela Mazza
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