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No alla Violenza - Il diritto a conoscere la condizione detentiva dell’imputato e il diritto alla interlocuzione sullo status cautelare dell’indagato
Con le innovazioni normative del 2015 il legislatore ha voluto creare una rete informativa a disposizione della persona offesa, in maniera tale da permetterle di tornare a condurre una vita il più serena possibile, consentendole di conoscere in qualunque momento la condizione dell’imputato, in caso di scarcerazione o cessazione della misura detentiva o nel caso di evasione.
Tali innovazioni attuano, almeno in parte, il disposto della legislazione sovranazionale, la quale impone agli Stati membri, quali l’Italia, di adottare una disciplina che assicuri, anche a tutela della sicurezza personale della vittima e del suo nucleo familiare, un’adeguata informazione alla vittima della violenza di genere sui propri diritti, sullo stato del procedimento, sull’evoluzione e sullo stato cautelare dell’imputato.
A tal proposito, l’art. 90ter c.p.p. prevede due tipologie di informative alla persona offesa per reati commessi con violenza.
La prima è fatta alla persona offesa solo se richiesta e riguarda i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura detentiva, nonché l'evasione dell'imputato, dell'internato o del condannato.
La seconda informativa, invece, è automatica ed obbligatoria, prescinde dalla richiesta della persona offesa, quando si procede per i delitti commessi con violenza alla persona (artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, c.p. e artt. 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2 c.p.).
Inoltre, con la legge n. 119/2013, sempre nei procedimenti che hanno ad oggetto “delitti commessi con violenza alla persona”, la persona offesa del reato viene identificata come la destinataria della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali coercitive, a pena di inammissibilità dell’istanza presentata (art. 299, comma 3, c.p.p.).
Infatti, la polizia giudiziaria, nel caso di revoca o sostituzione della misura, deve immediatamente comunicare i provvedimenti relativi ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. In pratica, si vuol rendere partecipe la vittima dei reati circa lo stato cautelare dell’indagato, permettendole, anche, di presentare memorie entro i due giorni successivi alla notifica, al fine di fornire all’autorità ulteriori elementi di valutazione.
Carmela Mazza
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