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No alla Violenza - L’audizione protetta del/della minore
L’audizione delle persone offese, in alcuni casi, durante l’incidente probatorio, deve avvenire con “modalità protette” sia per tutelare l’integrità psicofisica del/della dichiarante, sia per garantire l’affidabilità delle dichiarazioni raccolte.
In particolare secondo il disposto dell’art. 398 comma 5 bis c.p.p., quando le indagini riguardano le “ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 609 quater e 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni,……… stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.……..”
Pertanto, nei casi espressamente previsti, durante la fase delle indagini preliminari, l’audizione del/della minore deve avvenire con l’ausilio di esperti/e in psicologia o psichiatria infantile, nominati/e dal pubblico ministero, per scongiurare i rischi della c.d. “vittimizzazione secondaria”.
Inoltre, è di fondamentale importanza la videoregistrazione dell’audizione, che non solo è riconosciuta dalla Convenzione di Lanzarote, ma che risulta idonea a provare la correttezza dell’ascolto/audizione e l’attendibilità del racconto.
I minori e le minori, infatti, sono particolarmente portati ad assecondare coloro che hanno davanti, compiacendoli e risultando, quindi, estremamente sensibili al soddisfacimento delle loro aspettative.
L’escussione del/della minore, nei casi tassativamente disciplinati dall’art. 398 comma 5 bis c.p.p., generalmente avviene nella c.d. aula protetta, ossia due stanze collegate da un vetro-specchio unidirezionale o da monitor e da impianto di registrazione a circuito chiuso. In una stanza vi sarà il/la minore con l’esperto per l’escussione, nell’altra stanza tutte le altre parti coinvolte, che potranno vedere ed ascoltare senza interferire e/o contaminare la narrazione.
Circa le modalità di acquisizione delle dichiarazioni, le Linee Guida Nazionali sull’ascolto dei/delle minori testimoni raccomandano di creare un buon rapporto con il minore, attraverso l’empatia, al fine di favorire ed ottenere una comunicazione efficace, con l’obiettivo precipuo di raccogliere tutte le informazioni possibili sui presunti fatti, senza indagare, tuttavia, su altri episodi o dedurre informazioni non inerenti al caso.
Carmela Mazza
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