-
Torna “Soundscape” al Monk Jazz Club di Catania: tre serate tra jazz, contaminazioni e nuove sonorità
-
Sicilia, all’Ars presentato il DDL sull’Intelligenza Artificiale
-
Sicilia, proposta di vendite promozionali a marzo e in autunno per rilanciare i consumi
-
Ridisegnare la democrazia: un ciclo di incontri per riflettere sul futuro della partecipazione civica
-
Regione Sicilia - Schifani: “Continuità e efficienza per i servizi alla famiglia e al lavoro”
-
Riposto dedica una piazza a Franco Battiato: un omaggio nel cuore della sua città natale
-
Calenda lancia una petizione per commissariare la Regione Sicilia: “Lo Stato ha il dovere di intervenire”
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - L’incidente probatorio
L’incidente probatorio è quell’istituto processuale, previsto dal codice di rito penale, con il quale il Pubblico Ministero (PM) ed il difensore dell’indagato/a possono chiedere, per non pregiudicare la genuinità della prova, l’assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. Serve, pertanto, ad anticipare, attraverso una fase appunto “incidentale”, la formazione della prova nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.
È disciplinato dagli artt. 392 e ss. del codice di procedura penale.
La legge n. 38/2009, a differenza di quanto avveniva in passato, in cui l’incidente probatorio mirava alla tutela della riservatezza dei minori di anni 16, vittime di violenza sessuale o abuso, ha esteso la tutela della riservatezza a tutte le persone, minorenni e maggiorenni, offese dai reati indicati nell’art. 392 c.p.p. e nei casi previsti.
Con questa modifica si consente, pertanto, il ricorso all’incidente probatorio non solo in relazione alla testimonianza delle persone offese da quei reati tassativi e tipici progressivamente individuati ed inseriti nell’art. 392 c.p.p., ma anche in tutte quelle situazioni in cui il PM ed il Giudice ravviseranno quella condizione di particolare vulnerabilità sulla base dei parametri previsti dall’art. 90 quater c.p.p., a prescindere dal titolo di reato del quale la persona offesa è vittima.
Il Pubblico Ministero, durante la fase dell’assunzione delle sommarie informazioni testimoniali, sarà il primo a dover valutare se sussiste in capo alla vittima una particolare condizione di vulnerabilità e per farlo, sia lui che la polizia giudiziaria, si avvarrà di un esperto/a in psicologia o psichiatria infantile.
Inoltre, verrà evitato che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l’assunzione testimoniale, venga in contatto con l’indagato/a e non venga più volte chiamata a rendere sommarie informazioni testimoniali, a meno che non sia assolutamente necessario per le indagini, proprio al fine di evitare di dover ricordare continuamente e rivivere così per l’ennesima volta quanto subito (c.d. vittimizzazione secondaria).
In sede di ammissione dell’incidente probatorio, il o la giudice dovrà valutare se persistono le condizioni di vulnerabilità della vittima, in precedenza effettuate dal PM ed eventualmente disporre, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, l’adozione di modalità protette.
Le prove assunte durante l’incidente probatorio sono utilizzabili, in dibattimento, solo nei confronti degli imputati o delle imputate i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
Tuttavia, se gli indizi di colpevolezza emergono dopo che la ripetizione dell’atto probatorio diviene impossibile, le prove raccolte durante l’incidente sono utilizzabili.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
Agira (En) -La rete antiviolenza AMORù sbarca nei territori SNAI della provincia di Enna
Mercoledì, 12 Novembre 2025 15:52Il progetto "AMORù 2.0" verrà presentato giovedì 13 novembre ad Agira, con sportello antiviolenza, iniziative nelle scuole e formazione per operatori locali La “Rete Territoriale Antiviolenza AMORù”...
No alla Violenza - La pubblicità ingannevole
Giovedì, 30 Gennaio 2025 17:56Un settore in cui frequentemente si realizzano le truffe contrattuali è quello dei messaggi pubblicitari. Il problema si pone, in realtà, quando sono proposti al consumatore dei prodotti che, ad...
No alla Violenza - La vendita di cose altrui
Giovedì, 09 Gennaio 2025 18:52Un’ipotesi particolare di truffa contrattuale è “la vendita di cose altrui” con effetti obbligatori, ossia l’ipotesi del falso venditore che ha carpito la buona fede dell’acquirente ponendo in...
No alla Violenza - La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato
Lunedì, 09 Dicembre 2024 12:40La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato sono, due fattispecie di truffa, ideate dalla giurisprudenza prevalente, che si concretizzano nella "dematerializzazione" o...

