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No alla Violenza – Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570 c.p. comma II n. 2)
L’art. 570 comma II n. 2 punisce la condotta di colui o colei che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni, ovvero agli inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge al quale non sia stata addebitata la colpa della separazione.
Per mezzi di sussistenza si intendono tutti i mezzi economici indispensabili per il soddisfacimento dei propri bisogni primari ed essenziali. Trattasi, quindi, di un concetto più ampio dei soli alimenti.
Va, però, detto che per la piena integrazione del reato occorrono due presupposti e cioè lo stato di bisogno del soggetto passivo e la capacità di adempiere del soggetto attivo.
Per stato di bisogno si intende una condizione talmente precaria da essere impossibilitati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento ed al proprio sostentamento, non essere cioè in grado di soddisfare le proprie primarie esigenze di vita. Tuttavia, nel caso dei minori di età lo stato di bisogno è sempre presunto e non necessita di verifiche, mentre in tutti gli altri casi esso deve essere effettivo, concreto ed accertato giudizialmente.
Riguardo al secondo presupposto, ossia alla capacità di adempiere del soggetto attivo, va detto che per essere penalmente perseguibile egli dovrà versare nelle condizioni economiche per potere regolarmente far fronte al proprio obbligo. Ne consegue che nel caso di effettiva ed incolpevole impossibilità economica di prestare i mezzi di sussistenza, verrebbe meno la penale responsabilità dell’agente in quanto viene a mancare uno dei presupposti fondamentali del reato. Tale incapacità dovrà, però, essere puntualmente dimostrata.
Sotto il profilo soggettivo, il reato richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi assistenziali, nonché dalla consapevolezza dell’esistenza di un obbligo a suo carico.
La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa somministrazione di mezzi di sussistenza di cui al comma 2 nei confronti di più familiari configura una pluralità di reati, data la pluralità di persone offese, oggetto specifico di tutela. Nel caso, invece, di abbandono della casa familiare, il bene giuridico tutelato è la famiglia in sé considerata e, pertanto, non si avrà pluralità di reati nei confronti di ogni membro della famiglia. Da ultimo, la giurisprudenza ha sancito la completa autonomia tra la norma in esame ed il reato di cui all'articolo 12 sexies L. 898/1970, dato che la disposizione speciale non richiede lo stato di bisogno, oltre al fatto che presuppone una sentenza di divorzio ed una statuizione del giudice sull'assegno di mantenimento.
Il reato di cui al II comma n. 2 dell’art. 570 c.p. è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 103 a 1.032,00 euro. La procedibilità è a querela di parte, ma se il reato è commesso a danno di minori la procedibilità sarà d’ufficio. Competente sarà il Tribunale monocratico e non sono consentiti nè l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cautelari personali, salvo l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282 bis c.p.p., se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Carmela Mazza
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